Cassazione Penale, Sezioni Unite, 15 novembre 2024, n. 42124: questioni problematiche sul delitto di rapina

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 15 novembre 2024, n. 42124: questioni problematiche sul delitto di rapina

 

di Luca Orlando

 

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 42124 del 2024, hanno pronunciato due principi di grande rilevanza. In particolare, con esclusivo riferimento al delitto di rapina, ex art. 628 c.p., esse hanno precisato in modo netto come effettuare il calcolo dei termini nei giudizi d’appello, oltre a esplicitare la nozione di “danno di speciale tenuità”.

Quanto al primo punto, i giudici hanno stabilito che il termine di 40 giorni per la comparizione, introdotto con la riforma del 2022, si applica con riguardo ai soli atti di impugnazione successivi al 1° luglio 2024, così specificando un’importante transizione tra vecchie e nuove norme e riducendo le incertezze applicative che in sede di transizione persistevano. In altre parole, si facilita un’attuazione chiara e coerente della già menzionata riforma.

Quanto alla “speciale tenuità” del danno in caso di rapina, le S.U. Hanno chiarito che tale attenuante richiede una doppia valutazione dei beni giuridici interessati, ossia il patrimonio e l’integrità personale. 

Più nello specifico, la sottrazione di un bene di modesto valore non è sufficiente a giustificare automaticamente l’applicazione dell’attenuante: occorre, piuttosto, una valutazione complessiva, che includa sia l’entità della violenza o minaccia esercitata sul soggetto passivo, sia i danni effettivi subiti dalla vittima in termini di integrità fisica e morale. 

Pertanto, non deve considerarsi esclusivamente il valore materiale del bene sottratto, ma l’impatto della violenza o intimidazione impiegata per compiere la sottrazione, quindi valutando l’offesa arrecata alla persona.

In aggiunta, la Cassazione ha precisato anche che l’applicabilità dell’attenuante deve essere riferita al momento della consumazione del reato: eventuali risarcimenti o successive restituzioni, pur rilevando in termini di definizione della pena, non sono idonee a ridurre la gravità del danno cagionato al momento del fatto.