Spiava le conversazioni private della coniuge: le conclusioni della Cassazione

Spiava le conversazioni private della coniuge: le conclusioni della Cassazione

di Luca Orlando

 

Spiare le conversazioni di WhatsApp altrui, anche quelle apparentemente condivise tra partner o familiari, rientra oggi nelle fattispecie di reato informatico più gravi, tanto da esporre chi lo compie a condanne fino a dieci anni di reclusione.

 

La Corte di Cassazione, con sentenza emessa il 5 giugno 2025, ha stabilito un precedente fondamentale: accedere a uno smartphone protetto da password, scaricare screenshot di chat private o estrarre registri di chiamate di un’altra persona senza autorizzazione costituisce «accesso abusivo a sistema informatico» ed è dunque perseguibile penalmente. 

 

Il caso che ha fatto giurisprudenza ha origine a Messina, dove un uomo in fase di separazione ha violato la privacy della moglie per reperire “prova” di un tradimento: le chat WhatsApp e i registri delle chiamate sono stati sottratti da due cellulari, uno con uso professionale e l’altro personale, entrambi protetti da password, e consegnati all’avvocato per inserirli nel processo civile. 

 

Le denunce della donna risalgono al marzo 2022, quando ha evidenziato comportamenti molesti e persecutori da parte dell’ex coniuge, accusandolo di spiare i suoi messaggi e di averli inviati ai suoi genitori per insinuare una relazione extraconiugale; nel marzo 2023 ha integrato la denuncia sottolineando l’estrazione dei contenuti da dispositivi protetti da password, uno dei quali non era nemmeno più in suo possesso.

 

Per i giudici della Suprema Corte l’elemento chiave è che WhatsApp è a tutti gli effetti un “sistema informatico”: le chat, i file multimediali e le segnalazioni audio o video transitano su una rete digitale e sono da considerarsi parte della sfera privata, come una lettera o una conversazione verbale. 

 

Di conseguenza, violare l’accesso a queste comunicazioni equivale a penetrare digitalmente in un luogo privato, quindi commettere un reato informatico

In particolare – sottolineano le sentenze – non fa differenza se l’indagato fosse stato in possesso della password e fosse stato in precedenza autorizzato a usare il telefono: ogni consenso ha natura e durata limitata e impone confini precisi nell’uso. 

Oltrepassarli è abuso e reato. 

 

A questo proposito la Corte ha chiarito che anche concedere temporaneamente il telefono per scopi apparentemente innocui – come mostrare una foto – non autorizza l’accesso alle chat o ad altri contenuti non esplicitamente concordati; spiare per curiosità, gelosia, sospetti infedeltà o addirittura per scopi processuali è configurabile come accesso abusivo, con conseguenze penali serie.

 

Sul piano delle sanzioni, l’articolo 615-ter del Codice penale stabilisce una reclusione fino a tre anni per il reato base di accesso abusivo a sistema informatico; tuttavia, se ricorrono circostanze aggravanti – come protezione tramite password, violenza o commissione in ambito pubblico – la pena può salire fino a dieci anni.

 

Nel caso esaminato, le misure di sicurezza – in particolare i codici di blocco – e l’intenzione di impiegare il materiale nel procedimento civile hanno aumentato la gravità, determinando una condanna pesante. 

 

Oltre a questa qualifica penale, chi monitora o rivela conversazioni altrui può incorrere in reati collegati: la violazione della corrispondenza (articolo 616 c.p.) prevede fino a un anno di reclusione o una multa fino a 516 euro, aggravata a tre anni in caso di diffusione dei contenuti; se il materiale è diffuso per umiliare o danneggiare l’altro (ad esempio condividendo immagini o messaggi privati a terzi), si può incorrere in trattamento illecito di dati personali, diffamazione e in casi estremi revenge porn.