La legittima difesa. Difendersi è un diritto? L’articolo 52 del Codice Penale

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La legittima difesa. Difendersi è un diritto? L’articolo 52 del Codice Penale

di Luca Orlando

 

L’articolo del Codice Penale che disciplina la legittima difesa è il numero 52. 

Dietro ogni parola di questo articolo si cela un equilibrio instabile tra diritto alla vita e dovere di non ledere quella altrui.

 

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. 

Così recita il testo. 

Ma cosa vuol dire, davvero, “necessità”? Cosa significa “pericolo attuale”? E chi decide se una reazione è “proporzionata”?

 

Antonio (pseud.) ha 64 anni, vive solo e gestisce un piccolo negozio di alimentari. È stato rapinato due volte. 

Alla terza, ha reagito. Ha sparato. Il ladro è rimasto ferito. 

Antonio è finito sotto processo. 

“Avevo paura – ha detto al giudice – non ho pensato, ho agito”. 

Non è un caso isolato. 

Decine di cittadini ogni anno si trovano davanti a questa domanda: posso difendermi? Fino a che punto?

 

L’articolo 52 nasce per rispondere a questo dilemma antico. 

Ma, come spesso accade, più che chiudere i casi, li apre. 

Perché ogni storia è diversa, ogni aggressione ha il suo contesto, e ogni reazione porta con sé emozioni difficili da codificare: panico, rabbia, senso di solitudine.

 

Ecco perché nel 2019 il legislatore ha deciso di intervenire, inserendo una presunzione legale di proporzione nei casi in cui l’aggressione avvenga in casa o nel luogo di lavoro. 

“Difendersi in casa è sempre legittimo”, si è detto con enfasi. Ma la realtà è meno netta. 

I giudici continuano a valutare caso per caso, perché non basta che l’aggressore entri dalla finestra: bisogna capire cosa è successo dopo. E soprattutto, se la risposta è stata dettata dalla paura o dalla volontà di colpire.

 

Il punto è che la legge, per quanto necessaria, resta uno strumento rigido. Per questo serve umanità nell’interpretazione.

Ciò che lo Stato cerca di dire con questa norma è chiaro: il diritto alla difesa esiste, ma non può trasformarsi in giustizia sommaria. 

Difendersi è un atto lecito solo se è anche umano. 

Solo se nasce da un bisogno reale, non da un istinto vendicativo. 

Non sempre è facile tracciarne il confine.