La legittima difesa. Difendersi è un diritto? L’articolo 52 del Codice Penale
di Luca Orlando
L’articolo del Codice Penale che disciplina la legittima difesa è il numero 52.
Dietro ogni parola di questo articolo si cela un equilibrio instabile tra diritto alla vita e dovere di non ledere quella altrui.
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Così recita il testo.
Ma cosa vuol dire, davvero, “necessità”? Cosa significa “pericolo attuale”? E chi decide se una reazione è “proporzionata”?
Antonio (pseud.) ha 64 anni, vive solo e gestisce un piccolo negozio di alimentari. È stato rapinato due volte.
Alla terza, ha reagito. Ha sparato. Il ladro è rimasto ferito.
Antonio è finito sotto processo.
“Avevo paura – ha detto al giudice – non ho pensato, ho agito”.
Non è un caso isolato.
Decine di cittadini ogni anno si trovano davanti a questa domanda: posso difendermi? Fino a che punto?
L’articolo 52 nasce per rispondere a questo dilemma antico.
Ma, come spesso accade, più che chiudere i casi, li apre.
Perché ogni storia è diversa, ogni aggressione ha il suo contesto, e ogni reazione porta con sé emozioni difficili da codificare: panico, rabbia, senso di solitudine.
Ecco perché nel 2019 il legislatore ha deciso di intervenire, inserendo una presunzione legale di proporzione nei casi in cui l’aggressione avvenga in casa o nel luogo di lavoro.
“Difendersi in casa è sempre legittimo”, si è detto con enfasi. Ma la realtà è meno netta.
I giudici continuano a valutare caso per caso, perché non basta che l’aggressore entri dalla finestra: bisogna capire cosa è successo dopo. E soprattutto, se la risposta è stata dettata dalla paura o dalla volontà di colpire.
Il punto è che la legge, per quanto necessaria, resta uno strumento rigido. Per questo serve umanità nell’interpretazione.
Ciò che lo Stato cerca di dire con questa norma è chiaro: il diritto alla difesa esiste, ma non può trasformarsi in giustizia sommaria.
Difendersi è un atto lecito solo se è anche umano.
Solo se nasce da un bisogno reale, non da un istinto vendicativo.
Non sempre è facile tracciarne il confine.

