Femminicidio, via libera al nuovo reato autonomo: “Colmata una lacuna che ha pesato per anni”
L’Italia introduce nel proprio ordinamento un reato autonomo di femminicidio, punito con l’ergastolo. Una svolta storica che arriva in un momento segnato da un aumento costante delle violenze estreme contro le donne e da una pressione sociale crescente affinché lo Stato garantisca tutele più efficaci. La nuova legge nasce con l’obiettivo di riconoscere la specificità dei delitti motivati da odio, discriminazione, controllo o possesso nei confronti delle donne, e di colmare un vuoto normativo che, secondo molti esperti, ha per anni reso disomogenea la risposta giudiziaria. Per analizzare le novità introdotte, Fanpage.it ha intervistato Valerio de Gioia, consigliere della Corte di Appello di Roma e consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio.
Un reato autonomo per riconoscere la specificità della violenza di genere
Finora l’uccisione di una donna, anche quando riconducibile alla sua identità di genere o al rifiuto di una relazione, rientrava nella fattispecie generale dell’omicidio. Con la riforma, questa forma di violenza viene isolata e definita in modo autonomo: uccidere una donna “in quanto donna” comporterà automaticamente la pena massima prevista dall’ordinamento, cioè l’ergastolo. «Si riconosce finalmente la specificità di un fenomeno drammaticamente attuale», spiega de Gioia. «Quando la violenza nasce da dinamiche di dominio, possesso o odio verso il genere femminile, è necessario un trattamento giuridico differenziato e coerente.» L’Italia non è la prima in Europa a compiere questo passo: Cipro, Malta, Croazia e Belgio avevano già introdotto una norma analoga.
Una lacuna colmata: pene più severe e niente più sconti
La novità più immediata riguarda il trattamento sanzionatorio. Oggi chi uccide un’ex partner rischia in genere una condanna compresa tra 24 e 30 anni, riducibile attraverso il rito abbreviato e, successivamente, con benefici penitenziari che possono portare alla libertà dopo poco più di un decennio.
«Con il nuovo reato questo non sarà più possibile», chiarisce de Gioia. «Non servirà più rincorrere aggravanti spesso destinate a cadere in secondo grado. La cornice edittale sarà da subito quella dell’ergastolo.» Secondo il magistrato, però, non è realistico aspettarsi che pene più severe abbiano un effetto deterrente: «Un uomo su tre, dopo aver commesso un femminicidio, si suicida. È la conferma che le pene non bastano. Ma questa norma introduce un principio di giustizia e uniformità.»
Nuove garanzie per i familiari delle vittime
Uno degli aspetti più innovativi riguarda la tutela di chi resta. Finora la legge prevedeva l’obbligo di informare solo la persona offesa nel caso di revoca o modifica di una misura cautelare. Nei casi di femminicidio, però, la vittima non è più in vita. «Siamo arrivati a casi in cui i familiari si ritrovavano davanti l’assassino senza essere stati avvisati», racconta de Gioia. «Da oggi non accadrà più: la comunicazione sarà estesa ai parenti prossimi. Un passo avanti fondamentale.»
Misure cautelari più rigide: “La regola sarà la custodia”
La legge interviene con forza anche sul terreno della prevenzione. Per i reati di violenza domestica e di genere viene introdotta una presunzione di inadeguatezza delle misure non detentive. In altre parole, la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari diventa la regola; il divieto di avvicinamento, l’eccezione. La distanza minima di questo divieto, inoltre, raddoppia: da 500 metri a un chilometro. Il pubblico ministero potrà inoltre ascoltare direttamente la persona offesa e disporre sequestri conservativi più rapidi.
Protezione economica più ampia e fondo per gli orfani
La riforma estende la provvisionale (l’anticipo economico destinato alle vittime) anche ai casi in cui l’autore del delitto non era coniuge né convivente della donna, eliminando disparità esistenti. Si amplia anche il fondo per gli orfani di femminicidio e si rafforza l’accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Formazione obbligatoria e stop alla vittimizzazione secondaria
Il legislatore interviene inoltre sul nodo centrale della cultura istituzionale. Spesso gli strumenti ci sono, ma non vengono applicati correttamente. Per questo giudici, pubblici ministeri, forze dell’ordine e operatori sanitari saranno obbligati a seguire percorsi formativi specifici. Un’altra novità riguarda il processo: il giudice dovrà impedire qualsiasi domanda che possa ledere dignità e decoro della persona offesa, contrastando la cosiddetta vittimizzazione secondaria, già costata all’Italia diverse condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Oltre la legge: serve un cambiamento culturale
Se la norma da sola non basta, è perché la violenza contro le donne è radicata in un tessuto culturale profondamente segnato da stereotipi e disuguaglianze. Per de Gioia e per molti esperti, la riforma potrà produrre effetti significativi solo se accompagnata da un investimento strutturale nell’educazione sessuale e affettiva, nelle scuole e nei luoghi della formazione. «È un’emergenza nazionale», ricorda il magistrato. «Le leggi sono necessarie, ma servono politiche continuative, mirate e coraggiose per intervenire sulle radici culturali della violenza.»