Colonna Infame, per modo di dire.

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di Roberta Baiano

 

Cu ‘na mano annanz’ e n’ata arret“, “Mannaggia ‘a colonna!” e “Stà cu ‘e pacche dint’ ‘a ll’acqua“.

Quante volte abbiamo sentito pronunciare questi modi di dire senza chiederci da dove arrivino? Eppure, dietro espressioni entrate da secoli nel linguaggio quotidiano dei napoletani, si nasconde una storia vera.

Una storia fatta di tribunali, debitori, condanne pubbliche e di una semplice colonna di marmo capace di diventare il simbolo della vergogna.

 

Per scoprire questa storia, bisogna tornare alla Castel Capuano di metà ‘500.

Oggi è uno degli edifici storici più importanti della città. Fu dapprima una fortezza, ritenuta per lungo tempo praticamente inespugnabile, e successivamente una residenza reale.

Quando la corte si trasferì al Maschio Angioino, il castello cambiò nuovamente la sua funzione poiché, nel 1537, il viceré Don Pedro de Toledo decise di riunirvi tutti i tribunali cittadini.

Da quel momento Castel Capuano divenne la sede della Vicaria, il cuore della giustizia del Regno di Napoli.

 

Proprio davanti al tribunale si trovava una colonna romana in marmo bianco, la quale non era stata collocata lì per abbellire la piazza. Al contrario, rappresentava – e rappresenta ancora oggi – uno degli strumenti più umilianti della giustizia dell’epoca.

 

Quando un debitore non riusciva più a pagare quanto doveva, infatti, veniva condotto davanti alla folla. Doveva abbassare i pantaloni, poggiare per tre volte le natiche sulla colonna e pronunciare, al suono delle trombe del banditore, la formula latina cedo bonis.

Si trattava di un gesto altamente simbolico, visto che il condannato dichiarava pubblicamente di non possedere più nulla, tanto da essere disposto a cedere perfino ciò che gli restava addosso.

La punizione, però, non terminava con quella dichiarazione. Il debitore veniva esposto alla gogna, legato davanti alla popolazione, mentre i creditori potevano insultarlo e, in alcuni casi, persino bagnarlo con secchiate d’acqua.

Quando la povertà incontra lo spettacolo pubblico, a Napoli, la storia incontra la lingua.

Ed è proprio da qui che nascono alcuni dei più celebri modi di dire napoletani.

L’espressione “mannaggia ‘a colonna!” richiama direttamente quel luogo di umiliazione, diventato nell’immaginario collettivo il simbolo della sfortuna e della disgrazia.

Anche il detto “stà cu ‘e pacche dint’ ‘a ll’acqua” affonda le sue radici in quella pratica. I debitori, spesso inzuppati d’acqua durante l’esposizione pubblica, offrivano un’immagine perfetta di chi era ormai caduto in disgrazia, significato che il modo di dire conserva ancora oggi.

Ma è soprattutto “cu ‘na mano annanz’ e n’ata arret” a raccontare meglio quella scena. Terminata la condanna, il debitore non aveva ottenuto nulla se non la pubblica umiliazione. Dopo essersi rialzato, cercava soltanto di coprirsi con una mano davanti e l’altra dietro mentre si allontanava dalla colonna, sconfitto, senza beni e senza dignità. Ancora oggi l’espressione viene utilizzata per indicare chi esce da una situazione a mani vuote, senza aver ricavato alcun beneficio.

Con il tempo anche quella pratica cambiò. Don Pedro de Toledo ne attenuò la severità limitando l’esposizione pubblica a un’ora e disponendo che il nome del debitore fosse annunciato dal trombettiere. Sarà poi Carlo di Borbone, nel 1738, ad abolire definitivamente quella forma di punizione e a far rimuovere la colonna.

Colonna che non è andata certo perduta, tant’è che oggi quella originale è ancora conservata nel Cortile delle Carrozze della Certosa di San Martino, mentre davanti a Castel Capuano si trova una copia collocata nel luogo in cui, per oltre due secoli, la colonna fu utilizzata per l’esecuzione di questa particolare forma di punizione pubblica.

La prossima volta che sentirete qualcuno esclamare “Mannaggia ‘a colonna!” o dire che una persona è uscita “cu ‘na mano annanz’ e n’ata arret”, ricordate che non si tratta soltanto di colorite espressioni dialettali.

Sono frammenti della storia di Napoli, sopravvissuti al passare dei secoli attraverso il dialetto.

Perché, a volte, basta un modo di dire per conservare la memoria di un’intera epoca.

LIQUID MEMORIES. COSA RESTA DEI RICORDI?

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COMUNICATO STAMPA

 

LIQUID MEMORIES. COSA RESTA DEI RICORDI?

Mostra personale di Mattia Novello

Il prossimo 28 giugno alle 18:30 sarà possibile partecipare all’inaugurazione della mostra internazionale di arte contemporanea Liquid Memories. Cosa resta dei ricordi? presso l’Atrio di Palazzo Filangieri a Vico Equense. L’evento sarà visitabile fino al 1° agosto 2026 e ospiterà la mostra personale di Mattia Novello promossa da ExtrArtis e dal Comune di Vico Equense. Un progetto espositivo che indaga la natura mutevole della memoria attraverso opere in cui il tempo non è soltanto tema della rappresentazione, ma materia stessa del processo creativo.

La mostra si inserisce nel programma culturale di ExtrArtis, progetto internazionale di residenze d’artista nato con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra arte contemporanea, patrimonio culturale e sviluppo territoriale. Attraverso residenze, mostre, attività formative e processi di co-creazione, ExtrArtis trasforma luoghi identitari del territorio in spazi di sperimentazione culturale, favorendo l’incontro tra artisti, comunità locali, istituzioni e reti internazionali.

In questa prospettiva, Liquid Memories rappresenta non soltanto un’esposizione personale, ma anche un’occasione di riflessione collettiva sul rapporto tra memoria, identità e trasformazione, temi che caratterizzano la ricerca di ExtrArtis e il suo impegno nella valorizzazione sostenibile del patrimonio materiale e immateriale dei territori.

Il topos dell’artista selezionato, Mattia Novello, si sviluppa infatti attraverso un gesto tanto essenziale quanto radicale: il ghiaccio colorato viene lasciato sciogliere sulla tela affinché sia il tempo a completare l’opera. L’artista rinuncia al controllo assoluto dell’immagine e affida la composizione all’incontro tra gravità, temperatura, evaporazione e trasformazione della materia. Ciò che emerge non è una semplice traccia pittorica, ma la testimonianza di un processo, la sedimentazione visibile di qualcosa che è esistito e che, nel momento stesso in cui si manifesta, sta già scomparendo.

In Liquid Memories il ghiaccio diventa metafora della memoria emotiva. Apparentemente solida e definita, la memoria contiene già in sé la propria trasformazione. Come i sentimenti, anche i ricordi mutano forma, intensità e temperatura nel tempo. Si dissolvono, si sovrappongono, si confondono. Eppure, nel loro svanire, lasciano una traccia. Le colature cromatiche che attraversano le superfici non rappresentano un ricordo: ne incarnano il comportamento. Sono frammenti di esperienze, atmosfere emotive, paesaggi interiori che continuano ad abitare la coscienza molto tempo dopo la scomparsa della loro origine.

Le opere raccolte in mostra si collocano in uno spazio sospeso tra presenza e assenza, permanenza e dissoluzione, immersione e riemersione. L’acqua, elemento centrale nella poetica dell’artista, assume una dimensione simbolica e diviene linguaggio della trasformazione continua. Attraverso la sua instabilità, Novello costruisce un dialogo tra luce e abisso, memoria e rinascita, evocando la fragilità dell’esistenza e la capacità delle emozioni di sopravvivere alla materia che le ha generate.

In un’epoca dominata dall’accumulazione incessante di immagini e informazioni, Liquid Memories invita a riflettere sul valore delle tracce e sull’impossibilità di trattenere completamente ciò che amiamo. Ci ricorda che la memoria non è un archivio immobile, ma un organismo vivo che continua a trasformarsi. Forse, come suggeriscono le opere di Novello, i ricordi sono il capolavoro più duraturo dell’esperienza umana: ciò che rimane quando tutto il resto si è sciolto.

Informazioni

Liquid Memories. Cosa resta dei ricordi?
28 giugno – 1° agosto 2026

Opening: 28 giugno 2026, ore 18.30

Sede: Atrio di Palazzo Filangieri
Corso Filangieri 98, Vico Equense

Promossa da: ExtrArtis e Comune di Vico Equense

 

Ammesca Francesca!

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di Roberta Baiano

 

A Napoli anche un piatto di pasta può raccontare la storia di una dominazione.

È il caso dell’espressione “Ammesca Francesca”, ancora oggi utilizzata per indicare un insieme disordinato di cose, persone o idee che sembrano non avere alcun legame tra loro. Un modo di dire che, però, nasce da un’abitudine ben precisa e da uno dei periodi più difficili vissuti dalla città.

Siamo negli anni dell’occupazione napoleonica.

Mentre i francesi governano il Regno, una parte consistente della popolazione napoletana vive in condizioni di forte povertà.

La pasta, già allora simbolo della tradizione partenopea, non è un alimento che tutti possono permettersi.

Così, intorno ai suoi scarti, prende forma una pratica destinata a sopravvivere per secoli.

 

Sul fondo dei sacchi utilizzati per il trasporto e la vendita della pasta restavano sempre piccoli frammenti di formati diversi. Erano pezzi troppo esigui per essere venduti singolarmente, ma sufficienti, una volta riuniti, per preparare una minestra o una zuppa di legumi.

I bottegai iniziarono così a raccoglierli e a venderli a un prezzo inferiore, dando vita a quella miscela che ancora oggi conosciamo come pasta mista.

A questa pratica si affianca una tradizione popolare, tramandata nel tempo.

Si racconta, infatti, che le famiglie più povere stendessero grandi teli sotto le finestre delle cucine del Palazzo Reale, aspettando che venissero svuotati i sacchi della pasta proveniente da Gragnano.

I frammenti rimasti sul fondo cadevano sui teli e, mescolandosi tra loro, formavano un insieme di pezzi diversi.

Da quella mescolanza sarebbe nato il nome “mesca francesca”, letteralmente “mescolanza francese”, un chiaro richiamo agli anni della presenza napoleonica.

 

Con il tempo, il significato dell’espressione ha superato il contesto culinario. Oggi dire che qualcosa è una “Ammesca Francesca” significa descrivere un insieme eterogeneo, confuso, costruito senza un criterio apparente.

Un’accezione che conserva un’ombra negativa e che viene utilizzata per indicare situazioni in cui elementi molto diversi finiscono per essere accostati gli uni agli altri.

 

Eppure, l’origine del termine racconta una realtà ben diversa.

Quella mescolanza non nasceva dalla confusione, ma da una precisa necessità.

Riunire ciò che restava significava evitare gli sprechi e trasformare ciò che sembrava non avere più valore in un alimento capace di sfamare intere famiglie.

È uno di quei casi in cui il dialetto conserva una memoria che la storia rischia di dimenticare. Perché dietro una parola pronunciata ancora oggi con leggerezza sopravvive il ricordo di una Napoli che, anche nei momenti più difficili, seppe trasformare gli avanzi in una tradizione.

 

Struscio: fede ed eleganza a via Toledo.

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di Roberta Baiano

Oggi diciamo “fare lo struscio” per indicare una passeggiata lenta, senza fretta, spesso con il solo piacere di guardare le vetrine o incontrare qualcuno. Eppure, quella che oggi sembra una semplice abitudine nacque, invece, da un divieto e da una ricorrenza religiosa e per scoprirne l’origine bisogna tornare nella Napoli del Settecento, quando Via Toledo era già il cuore pulsante della città.

È il Giovedì Santo del 1704.

Come da tradizione, migliaia di napoletani si riversano per le strade per compiere il giro dei Sepolcri, visitando le chiese addobbate per ricordare la Passione di Cristo.

Sul numero esatto delle chiese da raggiungere le fonti non concordano: secondo alcuni ne bastavano tre, purché in numero dispari; secondo altri era consuetudine visitarne sette.

Su un aspetto, però, non ci sono dubbi, la partecipazione era enorme.

Per evitare che le strade si trasformassero nel caos, il Viceré decise di vietare la circolazione di carrozze e carri, così tutti furono costretti a muoversi a piedi.

Tra la folla che avanzava lentamente, gli abiti iniziarono a sfiorarsi, le scarpe a strisciare sul selciato e quel continuo rumore di stoffe e passi finì per dare un nome a quella passeggiata: lo struscio.

Con il passare degli anni, però, la tradizione religiosa lasciò gradualmente spazio a un fenomeno sociale.

Il percorso verso le chiese, infatti, divenne anche un’occasione per mostrarsi in pubblico.

Si camminava lentamente, quasi ostentando la propria eleganza, indossando gli abiti migliori e approfittando della grande affluenza per incontrare amici, conoscenti e possibili pretendenti.

Fu soprattutto Via Toledo a trasformarsi nel palcoscenico di questo rito collettivo.

 

Quella che oggi è una delle strade simbolo di Napoli era già allora il luogo dove bisognava essere.

Le famiglie della buona società vi passeggiavano con orgoglio e non era raro che le madri accompagnassero le figlie in età da marito nella speranza di attirare l’attenzione del partito giusto. Lo struscio diventò così un momento in cui la città si metteva in mostra.

A partecipare, però, non erano soltanto nobili e borghesi.

Anche le classi popolari prendevano parte allo struscio del Giovedì Santo, indossando anche loro gli abiti migliori che possedevano e per un giorno le differenze sociali sembravano attenuarsi.

 

Il crescente sfarzo finì però per allontanare la ricorrenza dal suo significato religioso, tanto che nel 1781 Ferdinando IV di Borbone intervenne per restituire maggiore sobrietà alla celebrazione.

Furono, così, introdotte disposizioni per limitare l’ostentazione della ricchezza e alle donne venne imposto di presentarsi con il capo coperto da veli, evitando abiti e comportamenti ritenuti troppo appariscenti.

Con il tempo quella tradizione si è progressivamente affievolita e oggi sopravvive soltanto in alcuni quartieri e comuni della provincia eppure, il suo nome continua a vivere nel linguaggio quotidiano. Ancora oggi, a Napoli, “fare lo struscio” significa passeggiare senza una meta precisa, lasciandosi trasportare dal piacere dell’incontro e della città.

Struscio.

Una parola semplice, nata dal rumore.

Capace di conservare il ricordo di una delle tradizioni più caratteristiche della Napoli di un tempo.

 

“Non comprate libri”, dicono quelli che li ricevono gratis.

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di Roberta Baiano

 

Lo confesso, a parte i post sulla situazione geopolitica dell’intero globo terracqueo – espressione che adesso gode di una certa serietà – il mio feed di Instagram è popolato quasi esclusivamente da libri e gattini.

A volte le due categorie si incontrano persino. Instagram, insieme a Vinted, è più o meno l’unica piattaforma che frequento. Anche le newsletter che ricevo seguono lo stesso filo conduttore, ma senza gattini.

Per ora nessuno ha ancora pensato di farne una e, per inciso, adesso che ci state pensando vi è fatto divieto di rubarmi l’idea.

 

Comunque, con i libri, naturalmente, arrivano anche i bookblogger.

E tra loro spuntano con regolarità – sempre più numerosi – quelli che hanno deciso di intraprendere quella che adesso assume a tutti gli effetti i contorni della nuova pratica ascetica degli anni Venti del nuovo millennio.

Signore e Signori – rullo di tamburi – ecco a voi la challenge di non comprare libri per settimane, mesi o anni.

Notizia, chiaramente, raccontata con quel certo tono quasi salvifico.

 

Pare che molti abbiano scoperto di recente come funziona il capitalismo e abbiano riscoperto questo dovere di proteggere il proprio portafoglio, l’equilibrio del sistema economico e, già che ci siamo, pure qualche alberello.

Ma non solo: perché, a quanto pare, uno dovrebbe astenersi dall’acquisto a loro dire compulsivo. Altrimenti si cade in questo meccanismo perverso per cui leggi, leggi, leggi… e non capisci niente.

Insomma, pare che dopo un certo numero di libri ti debba rincoglionire per forza.

 

Peccato – ahi! ahi! – che gli stessi protagonisti ricevano con una certa continuità pacchi di libri dal nastro adesivo brandizzato dalle case editrici, tutti da recensire e da trasformare in prodotti per i loro contenuti social.

 

Qualcuno diceva in contesti decisamente del tutto diversi ma senza sbagliare: “follow the money”.

Pacchi che, con una puntualità quasi scientifica, finiscono poi su Vinted.

Sì, piccoli e piccole Marie Kondo senza ombra di pentimento: si vedono benissimo quei titoli che passano in un attimo dal video del vostro unboxing alla nuova vita nella libreria di un altro, che però il libro ve lo sta pagando.

 

Fuori dal ring light, non ci crederete, esiste un mondo che esiste – scusate il gioco di parole, ma questo mese devo aver letto proprio tanto! – e che meriterebbe di essere preso in considerazione. Il settore editoriale, ad esempio, non vive esattamente una stagione trionfale. I dati che periodicamente fotografano lo stato del mercato raccontano di un equilibrio fragile, fatto di margini sottili in un sistema che, obbligato a uno schema ponziano, si trova costretto a continuare a produrre novità nella speranza che il prossimo titolo riesca a sostenere economicamente quello precedente. Nel frattempo, si slaloma tra resi, costi di distribuzione e un mercato che non sempre restituisce quanto investito.

 

In questo contesto, capirete che la retorica del “non comprate libri” suona curiosa. Soprattutto se pronunciata da chi quei libri li riceve gratuitamente.

È una posizione che rischia di sembrare uno schiaffo a chi lavora nella filiera editoriale cercando di tenere i prezzi di copertina il più accessibili possibile. Ma è anche uno schiaffo a chi, i libri, mica se li è potuti o se li può comprare con tutta questa facilità.

 

C’è un’Italia in cui leggere non è un gesto così scontato.

Ci sono famiglie che devono fare i conti fino all’ultimo euro, giovani che vorrebbero acquistare più libri ma riescono a permettersene forse uno all’anno, adulti che si allontanano da librerie e biblioteche perché diventano, in molti sensi, luoghi lontani da loro e per loro.

In questa realtà anche il più scemo dei romanzi – sempre secondo voi – può diventare un piccolo lusso. E allora si finisce per cercare tra le bancarelle dell’usato delle feste di paese, scegliendo magari un classico dell’Ottocento perché costa meno di una novità editoriale.

 

È qui che la discussione assume un significato più serio. Quando i libri restano sugli scaffali, lontani da chi ne avrebbe bisogno, il problema non riguarda solo il mercato e le vostre piccole librerie con i libri ordinati – di cui la metà compaiono in foto vicino ai croissant e ai vasi di fiori finti fatti di gesso dalle forme falliche.

Riguarda anche la qualità della vita culturale di un Paese dove la povertà educativa non è soltanto fatta di mancanza di strumenti, ma anche di stimoli, di esempi, di occasioni per sviluppare curiosità e spirito critico.

 

Un libro continua a essere una delle forme più semplici di investimento collettivo. Genera valore per la mente, per l’economia e per la società. Allena il pensiero, alimenta la riflessione morale, apre prospettive. Non è soltanto un oggetto da scaffale, o un prodotto civetta fatto per farvi cadere in chissà che dipendenza: è una chiave per partecipare alla vita culturale e, perché no, democratica.

 

E se proprio qualcuno sente il bisogno di dare un contributo concreto alla causa, esiste una soluzione più utile delle scemissime challenge social, piccoli i miei Jovanotti – e no, non è un errore di battitura!

 

Potreste per esempio fare rete per delle battaglie concrete: perchè la cultura venga trattata seriamente come parte del welfare e non come una spesa superflua, o perché si capisca che rendere i libri accessibili significa abbattere barriere economiche e simboliche.

Insomma, essere voi i primi a trattare la lettura non come un passatempo per chi se lo può permettere, ma come una possibilità che dovrebbe essere garantita a tutti.

E poi, appena vi sarete emancipati da questa brutta cosa che è l’ipocrisia, i libri che non leggerete non rivendeteli soltanto per farci qualche euro. Regalateli. A una scuola, a una biblioteca di quartiere, a una casetta per lo scambio dei libri. Lasciateli circolare.

 

Se davvero l’idea è cambiare qualcosa, il primo passo potrebbe essere molto semplice: mettere un libro nelle mani di qualcun altro.

Anche questo, a modo suo, è un gesto pubblico.

E a volte basta davvero poco perché una pagina aperta diventi l’inizio di qualcosa di molto più grande.

Tecnologie assistive “AI based” e tutela delle persone con disabilità: privacy e responsabilità nel diritto privato europeo, britannico e comparato

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Introduzione

Dalla nascita simbolica dell’intelligenza artificiale alla Conferenza di Dartmouth del 1956, il rapporto tra cognizione e automazione ha posto profonde sfide giuridiche ed etiche (McCarthy et al., 1955). In quella che Schwab (2016) ha definito la “Quarta rivoluzione industriale”, l’IA sta trasformando l’interazione umana con la tecnologia, in particolare nei contesti di vulnerabilità strutturale (NYC, 2025). Tra gli sviluppi più promettenti vi sono le tecnologie assistive basate sull’IA, che migliorano la comunicazione, la percezione e la mobilità delle persone con disabilità. Dagli strumenti attivati dalla voce alle interfacce cervello-computer (BCI), questi sistemi favoriscono autonomia e inclusione. Tuttavia, la loro dipendenza dall’elaborazione di grandi quantità di dati e da algoritmi adattivi genera rilevanti criticità in materia di protezione dei dati, consenso e responsabilità civile (Murray, 2020).

Questo saggio esamina tali questioni alla luce del diritto privato europeo, britannico e comparato. Analizza come il GDPR dell’UE e l’AI Act interagiscano con l’UK GDPR e con il Data Protection Act 2018, nonché il modo in cui i regimi di responsabilità nei sistemi di civil law e common law affrontano i danni causati dall’IA assistiva. L’obiettivo è valutare se i quadri normativi esistenti proteggano adeguatamente le persone la cui disabilità le rende dipendenti da queste tecnologie.

 

  1. Protezione dei dati e consenso nei contesti assistivi

I sistemi di IA assistiva trattano abitualmente categorie particolari di dati, tra cui informazioni biometriche, neurali e comportamentali. Ai sensi dell’articolo 9 del GDPR, tale trattamento è lecito solo in presenza di specifiche eccezioni, la più comune delle quali è il consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, quando gli utenti non possono esprimere o revocare liberamente il consenso a causa di disabilità cognitive o comunicative, questa base giuridica diventa fragile. Come sostiene Pizzetti (2018), il consenso non può fungere da reale garanzia quando l’autonomia è strutturalmente limitata.

Nei contesti assistivi, il consenso può essere mediato da caregiver o da interfacce tecnologiche, con il rischio di forme di eterodeterminazione e di opacità procedurale (Hervey & Lavy, 2024). Tali rischi aumentano quando il sistema di IA è qualificato come ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6 dell’AI Act, che impone obblighi di gestione del rischio e di supervisione umana. Tuttavia, questi obblighi potrebbero non garantire un controllo effettivo da parte dell’utente quando le persone non hanno la capacità di comprendere il funzionamento degli algoritmi o le sue implicazioni per i loro diritti.

L’interazione tra l’AI Act e il GDPR rimane oggetto di dibattito. Il Garante italiano ha osservato che l’AI Act «opera come una normativa aggiuntiva sull’uso e la condivisione dei dati», sovrapponendosi ai principi del GDPR relativi alla limitazione delle finalità e alla responsabilizzazione (accountability). Analogamente, la Conferenza tedesca delle autorità per la protezione dei dati (DSK, 2024) ha evidenziato l’incertezza che tale sovrapposizione genera per i titolari del trattamento. Al centro della questione vi è la classificazione dei dati: mentre il GDPR distingue tra dati personali e dati non personali (articolo 4, paragrafo 1), questo confine è messo in discussione dalla capacità dell’IA di correlare dataset eterogenei e di re-identificare individui a partire da dati apparentemente anonimi. Le banche dati ibride, che combinano entrambe le tipologie, sono soggette al GDPR quando i dataset sono «inestricabilmente collegati» (Wachter et al., 2017).

Il problema diventa ancora più complesso nel caso delle neurotecnologie, che elaborano dati neurali e mentali in grado di rivelare emozioni, ricordi o intenzioni. D’Acunto e Mollo (2022) osservano che, mentre i dati neurali possono qualificarsi come dati personali, i dati mentali sono più difficili da classificare al di fuori dei contesti clinici. Di conseguenza, alcuni degli aspetti più sensibili della cognizione umana rischiano di rimanere al di fuori della protezione prevista dall’articolo 9 del GDPR, salvo nei casi in cui rivelino caratteristiche come convinzioni politiche o religiose.

II. Il quadro britannico: dall’UK GDPR al Data Protection Act 2018

Dopo la Brexit, il Regno Unito ha mantenuto l’UK GDPR, affiancato dal Data Protection Act 2018 (DPA 2018). Il quadro normativo britannico ricalca in larga misura il modello europeo, ma prevede ulteriori meccanismi volti a garantire un trattamento leale e lecito dei dati e maggiori tutele per le persone vulnerabili. L’Information Commissioner’s Office (ICO, 2023) sottolinea in particolare il principio di fair processing, che impone ai titolari del trattamento di assicurare che gli individui comprendano come i loro dati vengano utilizzati, soprattutto quando i processi decisionali coinvolgono sistemi di IA o forme di profilazione automatizzata.

Il sistema britannico riconosce inoltre la difficoltà di ottenere un consenso valido da parte di utenti con capacità limitata. Ai sensi della sezione 9 del DPA 2018, il trattamento di categorie particolari di dati è consentito se ricorre una delle condizioni previste nello Schedule 1. Tra queste, lo Schedule 1, Part 2, Paragraph 6 permette il trattamento per motivi di rilevante interesse pubblico, purché siano previste adeguate garanzie. Le linee guida dell’ICO su IA e protezione dei dati (2023) sottolineano inoltre che il principio di equità implica la possibilità di “contestare in modo significativo” decisioni automatizzate, un aspetto particolarmente rilevante per i sistemi assistivi che mediano la voce o le intenzioni di un utente (ICO, 2023).

Anche la giurisprudenza britannica si è confrontata direttamente con questioni di privacy legate all’IA. Nel caso R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police [2020] EWCA Civ 1058, la Court of Appeal ha stabilito che l’uso del riconoscimento facciale in tempo reale da parte della polizia violava il diritto alla vita privata ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e mancava di una chiara base giuridica nel DPA 2018. La decisione ha evidenziato la necessità di trasparenza, proporzionalità e controllo, principi che richiamano il quadro di responsabilizzazione (accountability) previsto dal GDPR. Tuttavia, come osservato dallo stesso ICO, il diritto britannico attuale non prevede garanzie specifiche per l’IA assistiva che elabora neurodati o flussi continui di dati comportamentali, lasciando gli utenti esposti a possibili abusi o discriminazioni (CJEU, C-621/15, 2017).

 

III. Responsabilità civile e prospettive comparate

La responsabilità per i danni causati dalle tecnologie assistive basate sull’IA rimane una delle questioni più controverse nei diversi ordinamenti. Nei sistemi di civil law, la responsabilità si fonda tradizionalmente sulla colpa o sul difetto del prodotto, ma queste categorie risultano messe alla prova da sistemi auto-apprendenti i cui processi causali sono opachi. Il ritiro, nel 2025, della proposta di AI Liability Directive dell’UE (COM(2022) 496 final) ha lasciato un vuoto normativo. La Product Liability Directive (UE) 2024/2853 colma solo in parte questa lacuna, estendendo la nozione di difetto anche al software e agli output dell’IA. Tuttavia, come osservano Procida Mirabelli Di Lauro e Feola (2020), questo modello resta essenzialmente reattivo e tecnologicamente statico.

La giurisprudenza comparata mostra tentativi di adattare i principi esistenti. La Corte di giustizia dell’Unione europea (CJEU, C-621/15, 2017) ha riconosciuto che i ricorrenti possono fare affidamento su presunzioni di difetto, alleggerendo l’onere probatorio. Anche la Corte di cassazione italiana (Cass. civ., Sez. III, 22571/2018) si è sostanzialmente allineata a questo orientamento, riconoscendo il carattere “presunto” della responsabilità per prodotto difettoso e ammettendo il ricorso a presunzioni probatorie per evitare che il danneggiato sia gravato da un onere della prova impossibile. Analogamente, la Corte federale tedesca (BGH, VI ZR 107/08, 2009) ha riconosciuto una convergenza tra colpa e difetto, rafforzando la finalità protettiva del diritto della responsabilità civile.

Nel common law britannico, la responsabilità per i sistemi di IA resta ancorata al paradigma della negligence. In base al caso Caparo Industries plc v Dickman [1990] 2 AC 605, la responsabilità richiede la prevedibilità del danno (foreseeability), la prossimità (proximity) e l’esistenza di un dovere di diligenza (duty of care). Questi elementi diventano problematici quando il danno deriva da sistemi autonomi o auto-apprendenti che evolvono oltre la loro programmazione iniziale. Nel caso Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police [2018] UKSC 4, la Supreme Court ha ribadito che i doveri giuridici devono fondarsi su principi consolidati piuttosto che su valutazioni discrezionali di politica del diritto, ma ha lasciato aperta la questione di come tali doveri si applichino ai danni causati da algoritmi. Inoltre, nell’ambito della responsabilità da prodotto disciplinata dal Consumer Protection Act 1987, il software non è esplicitamente elencato tra i “prodotti”, creando ulteriore incertezza nel caso di strumenti di IA difettosi.

In prospettiva comparata, modelli di responsabilità basati sul rischio o schemi di assicurazione obbligatoria – come proposto da parte della dottrina europea – potrebbero offrire una soluzione più flessibile (Procida Mirabelli Di Lauro & Feola, 2020). Tali meccanismi garantirebbero il risarcimento degli utenti, in particolare delle persone con disabilità, anche quando colpa o nesso causale non possano essere pienamente dimostrati. Essi sarebbero inoltre coerenti con la logica preventiva sia dell’AI Act sia dei principi britannici di gestione proporzionata del rischio.

IV. Privacy e responsabilità civile: verso un quadro coerente

La regolazione della protezione dei dati e della responsabilità civile presenta una significativa frammentazione tra i diversi sistemi giuridici. Il GDPR e l’AI Act dell’Unione europea pongono l’accento sulla prevenzione e sulla trasparenza, mentre il Data Protection Act 2018 (DPA 2018) del Regno Unito e le linee guida dell’ICO si concentrano maggiormente sull’equità del trattamento e sui rimedi individuali. Tuttavia, nessuno di questi strumenti offre una soluzione completa, né per gli utenti danneggiati da malfunzionamenti o da un uso improprio delle tecnologie assistive basate sull’IA, né per coloro che subiscono violazioni dei dati personali causate da malfunzionamenti o da un uso improprio del sistema di IA.

Per quanto riguarda la responsabilità per le violazioni dei dati personali, l’articolo 82 del GDPR e la sezione 168 del DPA 2018 riconoscono agli interessati il diritto al risarcimento. In pratica, tuttavia, dimostrare il nesso causale e quantificare il danno resta complesso quando il funzionamento del sistema di IA è opaco o mediato da piattaforme di terze parti. I tribunali potrebbero affrontare questa difficoltà interpretando le norme sul risarcimento alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – che sancisce il diritto a un ricorso effettivo – e dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – relativo al diritto a un equo processo – assicurando così che le persone vulnerabili non siano private di tutela anche quando il danno presenti una complessità tecnologica.

Per quanto riguarda invece la responsabilità civile generale per i danni derivanti da malfunzionamenti o dal comportamento dei sistemi di IA assistiva, dottrina e giurisprudenza stanno esplorando modelli di imputazione sistemica, riconoscendo il ruolo attivo delle architetture algoritmiche. Sul piano concettuale, la teoria degli “agenti elettronici” elaborata da Teubner mette in discussione le premesse antropocentriche del diritto, suggerendo che le architetture digitali possano agire come soggetti semi-autonomi nella produzione di effetti giuridici. Sebbene i tribunali nelle giurisdizioni di common law, come nel caso Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879, abbiano resistito all’idea di riconoscere personalità giuridica all’IA (Teubner, 2006), Wagner (2019) sostiene che il diritto privato dovrà evolversi in questa direzione.

 

Conclusione

Le tecnologie assistive basate sull’IA rappresentano al tempo stesso il potenziale emancipatorio e i rischi dell’innovazione digitale. Da un lato, offrono opportunità straordinarie per rafforzare l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità; dall’altro, le espongono a nuove forme di vulnerabilità. L’analisi comparata del diritto europeo, britannico e tedesco-italiano mostra progressi significativi nella regolazione della protezione dei dati e della gestione del rischio, ma anche persistenti lacune in materia di responsabilità e rimedi.

Il GDPR, l’AI Act, l’UK GDPR e il DPA 2018 forniscono nel loro insieme una base fondata su equità, responsabilizzazione e trasparenza. Tuttavia, il consenso resta fragile nei contesti di dipendenza, e le dottrine della responsabilità civile – siano esse fondate sulla colpa o sul difetto del prodotto – faticano ad adattarsi a sistemi autonomi. Un quadro normativo più coerente dovrebbe combinare garanzie preventive con meccanismi di risarcimento basati sul rischio, in modo da evitare che l’innovazione tecnologica accentui le disuguaglianze.

In definitiva, la sfida per il diritto privato consiste nel conciliare la vulnerabilità umana con l’autonomia tecnologica, integrando l’IA in un ordine giuridico capace di tutelare la dignità e l’autodeterminazione di ogni individuo, compresi coloro la cui voce è mediata da macchine intelligenti.

 

Bibliography

Libri e capitoli di libro

  • D’Acunto, L. & Mollo, A.A., “Profili di un’analisi etica e giuridica delle neurotecnologie in funzione di tutela delle persone con disabilità”, in Dell’Aversana, F., Fattori, L., Mollo, A.A. & Napolitano, D. (eds.), Note sulla disabilità (Naples: Editoriale Scientifica, 2022).
  • Hervey, M. & Lavy, M. (eds.), The Law of Artificial Intelligence (London: Sweet & Maxwell, 2024).
  • Murray, S., Disability and the Posthuman: Bodies, Technology and Cultural Futures (Liverpool: Liverpool University Press, 2020).
  • Pizzetti, F. (ed.), Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione (Turin: Giappichelli, 2018).
  • Procida Mirabelli Di Lauro, A. & Feola, M., “Intelligenze Artificiali e responsabilità civile”, in Diritto delle obbligazioni (Naples: Edizioni Scientifiche Italiane, 2020), 507–558.
  • Schwab, K., La quarta rivoluzione industriale (Milan: FrancoAngeli, 2016).

Articoli su rivista

  • Teubner, G., “Rights of Non-humans? Electronic Agents and Animals as New Actors in Politics and Law”, Journal of Law and Society, 33(4), 497–521 (2006).
  • Wagner, G., “Robot, Inc.: Personhood for Autonomous Systems?”, Fordham Law Review, 88, 591–612 (2019).
  • Wachter, S., Mittelstadt, B. & Floridi, L., “Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the GDPR”, International Data Privacy Law, 7(2), 76–99 (2017).

Report

  • Garante per la protezione dei dati personali, Intelligenza artificiale e protezione dei dati: tra innovazione e tutela dei diritti fondamentali (2023).
  • German Data Protection Conference (DSK), Orientation Guide on AI and Data Protection (2024).
  • Information Commissioner’s Office, AI and Data Protection Guidance (London, 2023).
  • McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E., A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (Dartmouth, 1955).
  • New York City Bar Association, The Impact of the Use of AI on People with Disabilities (2025).

Giurisprudenza

  • BGH, VI ZR 107/08 (2009).
  • Caparo Industries plc v Dickman [1990] 2 AC 605.
  • civ., Sez. III, n. 22571 (2018).
  • CJEU, C-621/15 (2017).
  • R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police [2020] EWCA Civ 1058.
  • Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police [2018] UKSC 4.
  • Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879.

Hegel ancora o di nuovo, un confronto sul futuro della filosofia tra politica e modernità

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Martedì 3 marzo, alle ore 17.30, presso lo Spazio Guida di via Bisigliano, si terrà la presentazione del volume Hegel ancora o di nuovo, curato da Berardo Impegno e pubblicato da Guida Editori. L’incontro si propone come un momento di riflessione pubblica e di confronto critico su uno dei pensatori più influenti della modernità, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, e sull’attualità della sua eredità teorica continua la lettura….

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