Qualche chiarimento circa la sentenza della Cassazione sul reato di violenza sessuale
Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi la sentenza della Cassazione relativa ad un caso di stupro, che ha escluso l’aggravante nel caso in cui la vittima fosse già ubriaca. Il clamore, derivato da una errata interpretazione dei media, ha preoccupato non poco l’opinione pubblica, rendendo necessario fare chiarezza.
Innanzitutto, la sentenza in questione è la n. 32462/2018. Questa pronuncia, come già accennato, ha riguardo al reato di violenza sessuale sanzionato dall’art. 609-bis c.p.
Secondo tale norma, commette violenza sessuale chiunque tramite violenza, minaccia o abuso della propria autorità a) costringa un’altra persona a subire un rapporto sessuale (c.d. violenza sessuale per costrizione); b) approfitti della altrui condizione di inferiorità fisica o psichica (c.d. violenza sessuale per induzione); c) tragga in inganno la persona offesa circa la propria identità (c.d. sostituzione di persona).
Alla luce del tenore letterale della norma, il reato si consuma in queste tre ipotesi. Tuttavia, questo può aggravarsi nel caso in cui la incapacità della vittima venga causata dallo stupratore attraverso la somministrazione di alcool, droga o di qualsiasi altra sostanza nociva per la salute. E infatti, proprio a causa di quest’ultima condotta illecita la pena originariamente prevista sulla scorta dell’art. 609-bis c.p. è aumentata.
Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, i due imputati sono stati comunque ritenuti colpevoli del reato di violenza sessuale. Tuttavia , dal momento che la donna non è stata costretta a bere, non può ritenersi applicabile la circostanza aggravante precedentemente menzionata.
Insomma, con la sentenza in questione non c’è stato un depotenziamento dello stupro, che continua ad essere un reato gravissimo e come tale severamente punito dal nostro ordinamento.