Dalla Corte Costituzionale arriva un rafforzamento della tutela per i casi di violenza domestica
“Con la sentenza n. 236 di venerdì scorso la Corte Costituzionale ha affermato la possibilità per il Tribunale di ordinare l’allontanamento dalla casa familiare anche di chi è indagato o imputato di lesioni volontarie lievissime nei confronti dei figli naturali, di discendenti e ascendenti in generale, nonché del coniuge (anche separato o divorziato), dell’altra parte dell’unione civile (anche cessata) ovvero del convivente in modo stabile con cui ha un rapporto affettivo”.
Alla luce della pronuncia in questione, la Consulta ha dichiarato illegittima la norma che attribuisce al Giudice di pace la competenza sul reato di lesioni volontarie lievissime in danno del figlio naturale. E infatti, affermare tale competenza comportava l’impossibilità per il Giudice di pace di disporre l’allontanamento dalla casa familiare in via cautelare, dal momento che tale giudice risulta per legge impossibilitato a disporre misure cautelari personali, neppure nei casi di urgenza. Affermando la competenza del Tribunale, invece, tali misure potranno essere disposte.
Lo spostamento di competenza segue la linea già tracciata dal Legislatore con il d.l. n. 93/2013, convertito con legge n. 119, che perseguiva l’obiettivo elevare il livello di repressione della violenza domestica attraverso una serie di misure, compresa quella di trasferire il reato di lesioni lievissime (considerato un reato-spia di violenze più gravi ed abituali) dalla competenza del Giudice di pace a quella del Tribunale, rendendo così possibile l’adozione di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Ciò sarà ora possibile anche per lesioni lievissime in danno dei figli naturali e degli altri soggetti vittime di violenza domestica, nell’ottica di un rafforzamento complessivo della tutela.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del Dlgs 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, del codice penale, per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen.; ed, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen.
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