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I 326 SI che pongono le basi per rendere l’Italia un paese più civile

Scritto da Daniele Simonetti Il . Inserito in A gamba tesa

testamento bio

Il biotestamento è stato approvato dall'Aula della Camera. I sì sono stati 326, i no 37. Hanno votato a favore i gruppi Pd, M5S, Sinistra Italiana, Mdp mentre Scelta civica ha lasciato libertà di coscienza. Contrari Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e centristi al governo di Ap.

Hanno dichiarato voto in dissenso dai loro gruppi Fabrizio Cicchitto (Ap) che ha annunciato il sì, Luigi Gigli (Democrazia solidale) che ha votato no, Daniele Capezzone (Misto Conservatori) che ha votato Sì, Domenico Menorello (CI) che ha annunciato un no, e Stefania Prestigiacomo (Fi) che ha dichiarato un voto a favore. Il testo del disegno di legge sul testamento biologico, modificato ed approvato dall'Assemblea della Camera lo scorso 20 aprile, è pronto per essere trasmesso al Senato. ll provvedimento affronta i temi del consenso informato, disciplinandone modalità di espressione e di revoca, legittimazione ad esprimerlo e a riceverlo, ambito e condizioni, e delle disposizioni anticipate di trattamento, con le quali il dichiarante enuncia, in linea di massima, i propri orientamenti sul "fine vita" nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere. Il ddl si compone di 8 articoli Di seguito sono riportati gli articoli che presentano i punti cardine del ddl.

L'articolo 1 detta le linee generali di disciplina del consenso informato, prevedendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Viene richiamato il rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e di cui agli articoli 1 (Dignità umana), 2 (Diritto alla vita) e 3 (Diritto all'integrità della persona) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Viene promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che trova il suo presupposto e atto fondante nel consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura vengono coinvolti se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari, o la parte dell'unione civile, o il convivente oppure una persona di sua fiducia. Com’è prevedibile, il primo articolo è anche la pietra miliare del testo e sta ricevendo più di qualche osservazione per quanto concerne la delicatissima, atavica tematica dell’obiezione di coscienza del medico: tale possibilità di scelta non è mai nominata all’interno del testo ma è presente in forma per così dire “mascherata”.

A tal proposito, è condivisibile la posizione dell’associazione Coscioni, per la quale al Senato vanno eliminate alcune delle “ambiguità” presenti nel disegno di legge anche se fa notare come tale obiezione di coscienza riservata al medico sia in parte "controbilanciata dal nuovo comma 9 art.1: “Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge".

L'articolo 2 affronta il tema della terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e della dignità nella fase finale della vita. Qui si spiega che il medico deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al tratta- mento sanitario indicato dal medico

L'articolo 3 detta le regole per l'espressione del consenso da parte dei minori e degli incapaci. Per quanto attiene al minore il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo quale scopo la tutela della dignità. Per l'interdetto - ai sensi dell'articolo 414 del codice civile -, il consenso è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, anche in tal caso avendo di mira la tutela della dignità.

L'articolo 4 prevede e disciplina le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Queste vengono definite come l'atto in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Il dichiarante può anche indicare una persona di fiducia - fiduciario - che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

L'articolo 5 prevede e disciplina la possibilità di definire, e di fissare in un atto, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

Per concludere, si può di certo dire che l'articolo 1 del disegno di legge esonera il medico da ogni responsabilità derivante dalla scelta del paziente di non sottoporsi a terapie, ma gli riconosce la possibilità di essere obiettore di coscienza e, quindi, di rifiutarsi ad esempio di staccare la spina. Se da un lato quindi viene riconosciuto al paziente il diritto di rifiutare la nutrizione artificiale, dall'altro viene data al medico la possibilità di praticare un'obiezione di coscienza, anche se non esplicitamente citata nel testo. Nel testo è previsto però l'obbligo per la struttura sanitaria di applicare i principi della legge, ma senza definirne poi effettivamente le modalità. Si tratta senz’altro di un disegno di legge che si pone l’obiettivo di “civilizzare” l’Italia su questa sensibile tematica ma, al contempo, ci si augura che il Senato possa limarne le contraddizioni per consegnare al Paese una legge sul biotestamento limpida e coerente, perché è ciò che chiedono sia i malati che le rispettive famiglie. Infatti, come riporta Giorgio Cosmacini, medico, filosofo e saggista italiano, “Il rispetto del paziente è il fondamento di un'etica medica intesa come nuova pietas finalizzata al bene altrui”.