Dalla Cassazione arriva la tolleranza zero per chi mente ai controllori

Attenzione a fornire dati falsi ai controllori sui mezzi di trasporto pubblici: secondo la Cassazione, infatti, tale condotta configura il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale.
A partire da questa settimana, seguire alla lettera un noto sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo potrebbe equivalere a commettere un reato. La Suprema Corte, con la sentenza n. 25649/2018, ha infatti preso le distanze dall’orientamento giurisprudenziale precedente, secondo cui mentire sulla propria identità durante un controllo su un mezzo di trasporto pubblico configurava il “solo” reato di false attestazioni sull’identità, in quanto la figura del controllore non era un pubblico ufficiale strictu sensu, ma rappresentava un semplice incaricato di pubblico servizio.
Tuttavia, i Supremi Giudici della V sezione penale hanno ravvisato che «ciò che è dirimente per tracciare il discrimine tra il meno grave reato di "false dichiarazioni sulla identità o qualità personali", di cui all'art. 496 c.p., dal più grave reato affine di "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali", di cui all'art. 495 c.p., è rappresentato dalla destinazione delle dichiarazioni rese dall'agente ad essere trasfuse in atto pubblico»: e infatti quando queste ultime sono destinate ad essere incardinate in un atto pubblico, va applicata la pena (più aspra) relativa al reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale.
A ciò va aggiunto, inoltre, che inveire contro il controllore può costare anche il reato di oltraggio a pubblico ufficiale: è infatti la stessa Cassazione a qualificare come tale il controllore del mezzo pubblico (o meglio, l’incaricato di pubblico servizio).
Nel caso posto all’attenzione della Corte, la ricorrente si è vista confermare la condanna ad otto mesi di carcere, pur se con i benefici della sospensione della pena e della non menzione.
