È stalking anche quando la vittima abbia risposto alle telefonate per non aggravare la situazione

La Cassazione conferma la sussistenza del reato di stalking anche laddove la persona offesa abbia risposto alle (ripetute) telefonate per evitare di aggravare la situazione.
Questo il principio che si evince dalla sentenza n. 27466/18, la quale, concentrandosi sull’atteggiamento “conciliante” della vittima di stalking, ha affermato che quest’ultimo non comporta alcuno sconto di pena nei confronti dell’imputato.
Nella sentenza impugnata si leggeva che la persona offesa, essendo consapevole della fragilità psicologica dell’imputato, di fronte alla reiterata petulanza da parte di quest’ultimo non sapeva come comportarsi: ecco spiegato il motivo per cui questa talvolta rispondeva alle chiamate, evitando il cambio numero per non aggravare la situazione.
In proposito, lo stalker aveva contestato la precedente sentenza poiché questa non avrebbe tenuto conto dell’atteggiamento conciliante della presunta vittima, che aveva sempre risposto alle telefonate presunte moleste. In particolare, proprio il mancato cambio del numero di telefono avrebbe dovuto confermare una situazione di piena tolleranza e, al contempo, l’assenza di qualsivoglia turbamento psicologico. Insomma non vi sarebbero i pregiudizi e gli eventi tipici del delitto, potendo la vittima vivere liberamente la propria quotidianità.
Di diverso avviso, tuttavia, è stata la Cassazione, che ha confermato la decisione della corte territoriale, ritenendo altresì sussistente la responsabilità in ordine al delitto di danneggiamento aggravato. I Supremi Giudici infatti hanno considerato positivamente la decisione da parte dei giudici di merito di confermare pieno valore probatorio alle dichiarazioni delle persone offese che avevano precisato di aver riscontrato danni alle auto in occasione dei passaggi sul posto dell’imputata, ignorando la proposizione difensiva secondo la quale l’imputato aveva motivi personali per frequentare le stesse strade sulle quali le presunte vittime parcheggiavano i loro veicoli.
Pertanto, riguardo al danneggiamento delle auto, i giudici di legittimità hanno chiarito che il danneggiamento degli autoveicoli parcheggiati per strada non è soggetto a depenalizzazione ex D.lgs. 7/2016 e che, anzi, questo è perseguibile d’ufficio
