Se il licenziamento è illegittimo, al risarcimento va detratto l’aliunde perceptum

Se il lavoratore viene illegittimamente licenziato, può essergli riconosciuto un risarcimento pari alla retribuzione globale di fatto dalla data della rottura del rapporto di lavoro fino alla reintegra, con la detrazione dell’aliunde perceptum derivante dall’attività di libero professionista svolta nel periodo successivo al recesso.
Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16429/2018, la quale ha richiamato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la “detrazione degli introiti della libera professione” quale aliunde perceptum. E infatti secondo la S.C. è da ritenersi incompatibile lo svolgimento contemporaneo delle due attività (libera professionale e dipendente).
Il lavoratore aveva eccepito l’esistenza di una situazione non limpida sul licenziamento. In particolare, secondo il prestatore sussisteva una contraddizione tra l’illegittimità del licenziamento e l’impossibilità per il lavoratore di effettuare anche attività libero-professionale, che avrebbe invece decretato la giusta causa.
La Cassazione tuttavia ha precisato come la Corte d’appello si fosse pronunciata sulla questione della compatibilità dello svolgimento dell’attività libero-professionale col rapporto di lavoro subordinato non ai fini della giusta causa di recesso bensì ai fini della statuizione sull’aliunde perceptum e, essendo stata detta questione specificamente devoluta, non si era formato alcun giudicato interno.
Alla luce delle precedenti considerazioni, all’ordinanza della Suprema Corte sembra poter essere attribuito il seguente significato: in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore deve essere consapevole che se, nelle more del giudizio, percepisce introiti per l’esercizio di libera professione, questi ultimi potrebbero essergli sottratti dal risarcimento riconosciutogli in sede giudiziale per l’illegittimità del licenziamento.
