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Eccesso di velocità: niente sanzione se l’autovelox è posto nel senso di marcia opposto

Scritto da Andrea Amiranda Il . Inserito in Vac 'e Press

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La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito l’illegittimità della sanzione per eccesso di velocità, se al momento dell’infrazione l’autovelox era posto sulla carreggiata opposta al senso di marcia indicato nel decreto prefettizio che lo istituiva.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23726 del 1° ottobre 2018, rigettando il ricorso del comune di Macchia D'Isernia. Il Tribunale di Isernia, infatti, concordando col locale Giudice di Pace che aveva accolto l'opposizione alla sanzione da parte della srl proprietaria del veicolo, aveva affermato che «l'accertamento era stato effettuato a mezzo autovelox posizionato sul lato destro della S.S. n. 85 “Venafrana”, anziché su quello sinistro come, invece, autorizzato dall'ente proprietario della strada, ragion per cui solo per i rilevamenti eseguiti sulla relativa carteggiata in direzione Venafro-Isernia (e non viceversa) erano legittimi».

Tale posizione veniva condivisa dai giudici di legittimità, secondo cui «qualora il decreto amministrativo autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox lungo il lato di una sola carreggiata, diventa, conseguentemente, obbligatorio – in funzione della legittimità della complessiva attività di accertamento – che l'ente proprietario della strada appronti i necessari adempimenti di garanzia per gli utenti». E cioè: «la segnalazione preventiva dell'apparecchio e la visibilità del segnale sullo stesso lato e, quindi, per il corrispondente senso di marcia». Pertanto, prosegue la decisione, «qualora il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso di marcia (che nel caso in esame avrebbe dovuto essere posizionato nella direzione Venafro-Isernia) ed, invece, l'accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che difettando a monte l'adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo — il relativo verbale di contestazione differito della violazione di cui al 'art. 142 c.d.s. debba “ritenersi affetto da illegittimità derivata». Analogo principio, prosegue la decisione, si ricava dalla sentenza 10206/2013, secondo cui «se è pur vero che il più volte richiamato art. 4 del Dl 20 pugno 2002, n. 121 conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che detta norma non richiede che il provvedimento specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla circolazione, argomentando a contrario si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento degli agenti stradali, intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo»