Sentenza Cass. Pen. n. 29746/2024: protezione dei lavoratori e responsabilità del datore di lavoro

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Sentenza Cass. Pen. n. 29746/2024: protezione dei lavoratori e responsabilità del datore di lavoro

 

di Luca Orlando

 

La sentenza della III Sezione della Cassazione Penale n. 29746 del 22 luglio 2024 riguarda un lavoratore che, nonostante un’esperienza decennale nell’allevamento di animali, non aveva ricevuto una formazione adeguata e specifica per gestire situazioni di emergenza con animali pericolosi. 

L’incidente, che ha portato al decesso del lavoratore per le gravi ferite riportate, è avvenuto in una stalla senza vie di fuga e con un pavimento reso scivoloso da materiale organico, rendendo impossibile la fuga del lavoratore dall’aggressione dell’animale, che nel caso di specie era un toro. 

La Cassazione ha condannato il datore di lavoro per omicidio colposo, e in particolare ha ribadito che la formazione è obbligatoria anche per i lavoratori esperti. 

Questo principio è stato già sancito in altre sentenze, come la n. 8163 del 2020 e la n. 49593 del 2018, che affermano come l’esperienza non possa mai sostituire l’obbligo di formare adeguatamente i lavoratori.

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) prevedeva chiaramente l’obbligo di adottare misure di sicurezza come vie di fuga, ma queste non erano presenti, così come mancavano dispositivi di protezione individuale (DPI).

La difesa sosteneva che l’attacco del toro non fosse prevedibile e che il lavoratore avrebbe potuto scavalcare la recinzione per salvarsi. 

Tuttavia, la Corte ha respinto queste argomentazioni, sottolineando che le condizioni del pavimento e l’assenza di vie di fuga rendevano impossibile una fuga efficace. 

Inoltre, il veterinario presente sul posto, testimone nel processo in questione, aveva avvertito che il toro era irrequieto e sconsigliato di entrare nel recinto, consiglio che il datore di lavoro aveva ignorato, contribuendo indirettamente alla morte del lavoratore.

Anche la richiesta del datore di ottenere una riduzione della pena basata sul presunto risarcimento del danno è stata respinta, poiché non erano state fornite prove documentali sufficienti a dimostrare il pagamento di una somma congrua agli eredi della vittima. 

La Cassazione ha ritenuto adeguata la pena inflitta dalla Corte di Appello di Milano a otto mesi di reclusione, respingendo anche l’argomentazione del datore di lavoro secondo cui la colpa del lavoratore avrebbe dovuto essere presa in considerazione, in quanto non era stato riscontrato alcun concorso di colpa nelle sentenze di merito.

Questa sentenza mette in risalto l’importanza della formazione e delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, ribadendo la responsabilità del datore di lavoro nella protezione dei propri dipendenti. 

Anche quando i lavoratori possiedono molta esperienza, la formazione specifica è indispensabile, soprattutto in contesti rischiosi come quello degli allevamenti di animali. 

La mancanza di vie di fuga e di adeguate misure di sicurezza non può essere giustificata e rappresenta una grave negligenza che può avere conseguenze tragiche, proprio come è accaduto in questo caso.

Madame Bovary – Insoddisfazione affettiva cronica e aspettative

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di Roberta Baiano

 

Per questa recensione ammetto di aver provato un certo senso di allerta.

Ho scelto un classico che resiste al tempo, un’opera che, a ogni rilettura, cambia forma perché cambia lo sguardo: Madame Bovary, di Gustave Flaubert.
L’ho letto per la prima volta a 14 anni, in roulotte, con una lampada a batteria e la curiosità incerta dell’adolescenza.

Da allora ci sono tornata spesso.

Ogni volta, Emma mi sembrava diversa. O forse ero io, che trovavo in lei qualcosa di più.

 

All’uscita, il romanzo fu accusato di oltraggio alla morale e alla religione.

Oggi è un classico, ma la sua forza resta integra: racconta senza indulgenza una fame emotiva che non si sa placare.

E lo fa senza moralismi, senza assoluzioni, senza sconti.

 

La storia si apre con Charles Bovary, un uomo cresciuto male da un padre assente e una madre ossessiva.

Da bambino viene deriso, da adulto si sposa con una vedova da cui eredita un po’ di denaro.

È abitudinario, modesto, privo di immaginazione.

Un medico mediocre.

Finisce per sposare Emma, giovane donna educata dalle Orsoline, con un rapporto puramente estetico con la fede e una passione ingorda per i romanzi sentimentali.

L’incontro tra i due è quello tra l’uomo pratico e la donna che vuole essere travolta.

 

Il giorno del matrimonio è già il giorno della disillusione.

Emma scopre che l’amore coniugale non ha nulla a che vedere con le sue attese.

Nella quotidianità piatta di un marito che la ama ma non la capisce, si apre il primo crepaccio. A ingigantirlo sarà il ricevimento al castello del Marchese di Vaubyessard. Un invito mondano che le resta addosso come una visione tossica. Il dettaglio di quella festa, le stoffe, i gesti, i colori: tutto si fissa in lei come un’ossessione. E il confronto con la sua vita reale diventa insostenibile.

Emma prova a replicare ciò che ha visto.

Cerca svaghi, oggetti, abiti, lussi che non può permettersi, ma che nutrono almeno l’illusione. Finisce in una spirale depressiva, smette quasi di mangiare.

Charles, incapace di comprenderla ma desideroso di aiutarla, decide di trasferirsi altrove. Il cambio d’aria la porta a incontrare Léon, un giovane praticante avvocato, gentile, romantico, che finalmente le rivolge attenzione.

Ma parte per Parigi.

E lei, rimasta sola, si ammala di nuovo.

È in quel momento che arriva Rodolphe: ricco, manipolatore, sicuro di sé.

Lui capisce subito il profilo di Emma: una donna che vuole sentirsi scelta, unica, travolta.

 

E così accade.

Emma si convince di essere diventata finalmente la donna che aveva letto nei romanzi.

Ma quando gli propone di scappare insieme, Rodolphe la scarica con una lettera — condita da gocce d’acqua per simulare lacrime.

Grottesco, ma efficace.

La delusione la distrugge.

Charles, nel tentativo maldestro di risollevarla, la porta a teatro.

E lì riappare Léon, versione aggiornata: più brillante, più spigliato, più sicuro.

 

Inizia una relazione adultera regolare, piena di scuse e appuntamenti nascosti.

Ma anche questo, alla lunga, le appare insufficiente.

Emma si stanca di tutto e di tutti, ma continua a inseguire qualcosa.

Si indebita, firma cambiali, mente. Quando arrivano gli ufficiali giudiziari, la finzione crolla.

E con essa, Emma.

L’unico che l’abbia amata davvero — forse l’unico che l’abbia amata e basta — è proprio Charles, ma lei lo capisce troppo tardi.

 

Il punto è la fame.

L’insoddisfazione cronica che attraversa tutta l’opera.

Emma non è vittima dell’amore, ma delle sue aspettative.

Vive con l’idea che un amore assoluto possa redimerla dalla noia e dall’ordinario. Idealizza, proietta, assorbe.

Quando l’oggetto amato cade dal piedistallo, Emma si svuota.

Poi riparte.

E ricade.

 

Questa dinamica è ciò che ha dato origine al termine “bovarismo”: la tendenza a cercare amori salvifici, a legarsi a figure inadeguate, a costruire aspettative che nessuno può soddisfare.

Emma non ama: cerca salvezza.

E quando la salvezza non arriva, crolla.

 

Ciò che rende attuale questa figura non è la trama in sé, ma il suo meccanismo.

L’incapacità di stare dentro una relazione che non sia perfetta.

La malinconia perenne.

L’ossessione per ciò che manca.

La frustrazione cronica dopo ogni picco emotivo.

Emma non è pazza, né debole.

È solo affamata di senso.

E oggi, in un tempo che ci insegna a desiderare senza elaborare, a pretendere senza mediare, la sua parabola è più riconoscibile che mai.

“Bianca come il male”: in un libro di Luca Maurelli la caduta all’inferno e la resurrezione di uno psicologo cocainomane

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                                                                                             Comunicato stampa

 

“Bianca come il male”: in un libro di Luca Maurelli 
la caduta all’inferno e la resurrezione di uno psicologo cocainomane continua la lettura….

La legittima difesa. Giustizia e algoritmi: può una macchina capire la legittima difesa?

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di Luca Orlando

 

Immagina questa scena: un algoritmo analizza un video di sorveglianza, ricostruisce i movimenti di due figure, valuta la distanza, la velocità, il tono della voce. Alla fine, elabora un verdetto: “la reazione è proporzionata”. È un esperimento? Non più. È il mondo verso cui ci stiamo muovendo, in cui la giustizia — o almeno parte di essa — inizia ad essere calcolata, elaborata, persino simulata da una macchina.

Ma può davvero una macchina capire la legittima difesa? Può cogliere l’intenzione, la paura, l’improvvisazione, l’umanità di chi ha reagito a un’aggressione? Oppure, nel nome dell’efficienza, rischiamo di svuotare il diritto del suo tassello più fragile, ma anche più autentico: l’emozione?

Il tema è tutt’altro che fantascientifico. Già oggi esistono software capaci di supportare giudici e pubblici ministeri nell’analisi dei casi. Si chiamano predictive justice: sistemi di intelligenza artificiale addestrati su migliaia di sentenze per identificare pattern ricorrenti, aiutare nella previsione degli esiti processuali, suggerire analogie giurisprudenziali. Funzionano? In molti casi sì. Ma funzionano meglio dove il diritto è rigido, schematico, tecnico. Non dove entra in gioco l’imprevedibilità dell’essere umano.

E la legittima difesa è esattamente questo: un margine di imponderabile. Ogni caso è una storia a sé. Ogni reazione un intreccio di emozioni, impulsi, contesto. Anche due identici furti in appartamento possono finire in modo opposto: uno con una chiamata al 112, l’altro con un colpo di pistola. E la differenza non la fa il reato, ma chi lo subisce. Il suo passato, il suo carattere, il suo livello di tolleranza alla paura.

Una macchina, per quanto sofisticata, può cogliere tutto questo? Difficile. Perché l’intelligenza artificiale è, per definizione, senza corpo, senza memoria, senza emozioni. Può calcolare, ma non provare. Può associare, ma non comprendere. E questo fa tutta la differenza, soprattutto quando si giudica una scelta fatta in pochi secondi e in condizioni di pericolo.

Il rischio, quindi, non è solo quello di un errore tecnico. È quello di un disallineamento profondo tra il diritto come esperienza vissuta e il diritto come formula matematica. Un giudizio sulla legittima difesa non può basarsi solo su parametri oggettivi. Deve entrare nella mente di chi ha agito, cercare la verità tra le pieghe del dubbio. E questo, ancora oggi — e forse per sempre — resta un lavoro da esseri umani.

Tuttavia, l’intelligenza artificiale può avere un ruolo utile. Può aiutare nella raccolta e nella gestione delle prove. Può evitare errori grossolani. Può fornire uno strumento di supporto, ma non di sostituzione. La vera sfida è trovare il confine tra ciò che possiamo automatizzare e ciò che, per definizione, dobbiamo custodire come esclusivamente umano.

La legittima difesa. Quando la paura decide per te: psicologia e responsabilità

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di Luca Orlando

 

Nelle aule di tribunale, molto spesso, c’è il rischio che la paura venga analizzata come se fosse un calcolo: “C’era davvero un pericolo attuale?”, “La reazione è stata proporzionata?”, “Si poteva fare diversamente?”. Sono domande necessarie, ma pongono un problema: possono davvero essere applicate a chi, in un momento di panico, ha agito più con il corpo che con la mente?

La psicologia ci dice che la paura ha effetti profondi e immediati sul nostro comportamento. Essa attiva meccanismi primitivi, azzera il pensiero complesso, spinge a reagire in modo automatico. È la famosa risposta “fight or flight”: combatti o scappa. Non c’è spazio per ponderare, per riflettere, per bilanciare. E in quei pochi secondi, tutto si decide.

Molti di coloro che hanno reagito a un’aggressione raccontano di non ricordare nulla con chiarezza, di aver avuto “un vuoto”, di aver sentito solo un impulso: difendersi. E, spesso, lo hanno fatto con forza. Troppa, forse. Ma davvero possiamo chiedere loro di comportarsi come giudici in toga, nel momento in cui si sentono minacciati nella propria vita?

Il diritto, a sua volta, non può ignorare tutto questo, ed è per questo che si è aperta una breccia: quella della valutazione soggettiva. Non si giudica più solo se l’aggressione era reale, ma anche se era percepita come tale. È il concetto di “difesa putativa”, che riconosce la possibilità di aver agito in buona fede anche in assenza di un pericolo oggettivo, purché l’errore sia comprensibile.

Ma questo riconoscimento resta ancora fragile, perché nel giudizio penale la razionalità ha un peso enorme. Si tende a pensare che chi agisce lo faccia in piena lucidità, quando in realtà molte reazioni difensive sono il frutto di uno stato alterato. E questo apre una nuova questione: quanto è responsabile chi ha agito sotto l’effetto paralizzante della paura?

La risposta non può essere univoca, ma il diritto dovrà sempre più dialogare con la psicologia, perché chi reagisce non è sempre in grado di misurare le proprie azioni.

Questo non significa giustificare tutto, ma significa interpretare meglio, capire che un gesto può essere sproporzionato, sì, ma non per malizia, bensì per perdita di controllo.

In fondo, è proprio questo il senso più profondo della giustizia umana: non solo applicare regole, ma ascoltare le emozioni che le regole cercano di governare.

La legittima difesa. Il principio di autoconservazione: giustizia o istinto?

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di Luca Orlando

 

C’è qualcosa di profondamente viscerale nel gesto di difendersi. È un moto che nasce prima del pensiero, prima della legge, prima della coscienza. È il corpo che reagisce, spesso prima ancora che l’anima comprenda. Questo impulso, che accomuna uomini e animali, ha un nome antico: autoconservazione. È la pulsione fondamentale a sopravvivere, a proteggere sé stessi, a non soccombere.

Ma cosa succede quando questo istinto entra in collisione con le regole della convivenza? Quando la necessità di salvarsi incontra i limiti della proporzione, della legalità, della responsabilità morale? Il diritto alla legittima difesa è, in fondo, un compromesso tra il nostro istinto primordiale e la civiltà che ci impone di misurarlo.

Pensiamoci: nessuno ci insegna a difenderci. È qualcosa che accade. Ma ciò che ci distingue come esseri umani è la capacità di riflettere — seppur in pochi attimi — su ciò che stiamo facendo. La capacità di valutare, di scegliere, anche nel panico. È questo che il diritto cerca di preservare. Non tanto di negare l’istinto, quanto di educarlo.

Il principio di autoconservazione è presente in ogni ordinamento giuridico. Nessuna legge, in nessun Paese del mondo, impone di soccombere. Anzi, la difesa di sé è riconosciuta come naturale, imprescrittibile, legittima. Ma da sola non basta a giustificare tutto, perché il fatto che si agisca per sopravvivere non esonera dalla necessità di valutare come si agisce.

La giurisprudenza italiana è chiara su questo punto: anche chi ha paura, anche chi si trova in una situazione di pericolo, è tenuto a rispettare alcuni limiti. Il più importante? La proporzione. Non si può rispondere con la morte a una minaccia lieve. Non si può infliggere dolore inutile solo perché si ha timore. Ma tutto questo, nella realtà, è più complicato di quanto sembri in teoria.

Chi si è trovato in una situazione di aggressione racconta spesso di aver agito senza pensarci, di aver reagito “per non morire”. È giusto chiedergli di giustificare, dettagliare, motivare ogni gesto? È corretto applicare un’analisi razionale a un’esperienza che è, per sua natura, emotiva e caotica?

Probabilmente no. Ma allo stesso tempo, non possiamo nemmeno abbandonare ogni controllo. Una società non può fondarsi solo sull’istinto. Deve accettarlo, ma anche contenerlo. Deve riconoscere la forza dell’autoconservazione, ma ricordare che la giustizia non si esaurisce nel sopravvivere.

La vera sfida è tutta qui: capire dove finisce la legittimità dell’istinto e dove comincia l’abuso. Capire se chi ha colpito lo ha fatto per non essere colpito, o per colpire di più. È una linea sottile, spesso invisibile. Ma è lì che il diritto opera. Non per negare l’autoconservazione, ma per restituirle un senso umano, non solo biologico.

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