Suicidio assistito: una legge per la Campania

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Suicidio assistito: una legge per la Campania

A metà gennaio di quest’anno il Veneto è stata la prima regione a discutere in consiglio la proposta di legge popolare, nata dall’impulso dell’associazione Luca Coscioni, sul suicidio medicalmente assistito, Purtroppo, il testo, non è stata approvato in seguito dello spaccamento della maggioranza.

Se in Veneto siamo giunti alla discussione in aula, in Campania, come si può leggere sul sito dell’associazione Coscioni, si è ancora in cerca di “un gruppo trasversale di consiglieri regionali disponibili a depositare il testo”, dunque una fase molto meno avanzata per non dire prodromica.

QdN è sempre stato luogo di riflessione su temi etici e di confine. Rispetto a pochissimi anni fa, il fine vita, quale espressione del diritto di autodeterminazione, risulta oggi un principio assai più condiviso sia dalla popolazione che dall Corti. Il vero cambio di paradigma lo troviamo nella legge 219/2017 (consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) e nella sentenza della Corte Costituzionale 242/2019 nota anche come caso Cappato.

La vicenda che ha condotto alla pronuncia riguardava la richiesta di sostegno di Fabiano Antoniani (Dj Fabo), reso paraplegico e cieco da un incidente d’auto, a Marco Cappato perché fosse aiutato a raggiungere la Svizzera dove ha chiesto e ottenuto l’eutanasia per mezzo del cosiddetto suicidio assistito.

Ma cosa intendiamo con suicidio assistito? È una forma di eutanasia, dove a seguito di un iter strettamente regolamentato, e sotto controllo medico, la persona che ne fa richiesta autonomamente si somministra il farmaco, senza intervento di terzi.

Tale forma di eutanasia fino alla pronuncia della Corte Costituzionale del 2019 non era praticabile per via dei limiti posti dall’art. 580 del codice penale, che puniva anche chi “agevola in qualsiasi modo l’esecuzione”(del suicidio assistito), senza prevedere casi in cui fosse esclusa la punibilità.

L’atto di Marco Cappato, colpevole di aver guidato l’auto che ha condotto Dj Fabo in Svizzera, è un esempio moderno di disobbedienza civile, Cappato appena tornato in Italia si è denunciato alle autorità proprio nella speranza di modificare una legge ingiusta. Durante il processo Cappato viene sollevata la questione di legittima costituzionale dell’articolo 580 c.p. che porterà alla sentenza di illegittimità del suddetto articolo nella parte in cui “(…) non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli(…)”.

In Italia l’unica modalità per l’eutanasia era quella prevista dalla già citata l. 219/2017, ossia la possibilità di rinunciare alle cure e la conseguente richiesta di sedazione profonda che, in casi come quello di Dj Fabo, giovane e resistente, avrebbe potuto significare interminabili giorni prima di giungere all’evento morte, recando sofferenze non solo a lui, ma a tutti i familiari e amici che avrebbero dovuto assistere alla lenta agonia.

Quella della 242/2019 è una piccola rivoluzione, soprattutto se si pensa che la sentenza della Corte Costituzionale è direttamente applicabile, ciò significa che, anche se è auspicanile un intervento normativo del legislatore, oggi in Italia chiunque risponda ai requisiti indicati dalla Corte può oggi far valere il proprio diritto al suicidio assistito.

 

Allora perché è necessaria una legge? La risposta è molto semplice, garantire certezza dei tempi e tassatività dei requisiti necessari per accedere al suicidio assistito, A seguito della pronuncia costituzionale infatti si sono moltiplicate le richieste alle ASL per attivare la procedura prevista dalla sentenza, in molti casi l’ASL di riferimento ha negato la possibilità di accedere al suicidio assistito ed è stato necessario l’intervento del giudice ordinario a seguito di ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile (richiesta di provvedimenti urgenti) ed anche a seguito della pronuncia ottenuta spesso le tempistiche del procedimento amministrativo in capo all’ASL si sono dilungate per mesi o addirittura anni.

Deve essere chiaro che dopo la pronuncia della Corte Costituzionale dunque la questione non è più essere favorevoli o sfavorevoli al suicidio medicalmente assistito, ma avere una legge che dia certezze in merito ai requisiti e alle tempistiche per ottenere il soddisfacimento del diritto ormai stabilito. Bisogna però ricordare che il suicidio assistito non è la regola, ma l’eccezione, l’eutanasia come espressione del diritto di autodeterminazione (ricavato dalla lettura combinata degli art. 2-13-32 cost.) necessita di un attento bilanciamento con il diritto alla vita, che continua a rivestire una posizione di maggiori tutele.

Per tali ragioni è auspicabile che anche la regione Campania si metta in moto per dare il via alla raccolta firme sulla proposta di legge per il suicidio medicalmente assistito di cui al seguente link: https://liberisubito.it/.

Giuseppe Cozzolino