Ordinanza n. 31100/2024 della Cassazione: il trattamento economico delle lavoratrici in maternità nel settore aereo
di Luca Orlando
L’ordinanza n. 31100/2024 potrebbe essere un passo significativo verso il consolidamento dei diritti delle lavoratrici in maternità, a maggior ragione quando parliamo di settori con retribuzioni variabili come quello aereo.
La pronuncia, infatti, evidenzia un equilibrio essenziale tra la tutela economica durante il periodo di maternità e la specificità delle indennità di volo, legate alla prestazione effettiva.
In particolare, l’ordinanza chiarisce che la retribuzione in maternità deve includere l’indennità base, che è infatti garantita anche in mancanza di servizio attivo, mentre la componente variabile legata alla prestazione effettiva può essere ridotta al 50%.
In buona sostanza, si vuole riflettere il principio secondo cui la lavoratrice ha diritto a un trattamento economico dignitoso anche durante il periodo di astensione obbligatoria, senza tuttavia che per questo si verifichi un indebito arricchimento a causa della sospensione della prestazione lavorativa.
Le implicazioni di questa decisione sono molteplici, poiché essa andrà a costituire un importante precedente in tema di applicazione di criteri proporzionati e ragionevoli nella gestione delle indennità variabili legate al lavoro aereo.
Inoltre, essa fa luce sulla necessità di prevedere regole chiare e uniformi per tutelare le lavoratrici in periodo di maternità, specialmente in settori caratterizzati da elementi retributivi complessi, valorizzando perciò il principio di equità e promuovendo un approccio che protegge i diritti individuali della lavoratrice senza compromettere la sostenibilità contrattuale e operativa delle aziende di settore.
A mio avviso, la riflessione potrebbe essere estesa a molte altre categorie professionali, in relazione alle quali la previsione di una più chiara e uniforme regolamentazione potrebbe evitare discrepanze nella protezione delle lavoratrici.
La maternità, quale momento cruciale per la vita di una donna, merita adeguato supporto economico e una particolare attenzione verso la salvaguardia della dignità e del benessere della persona, senza penalizzazioni che potrebbero derivare dalle peculiarità dei contratti in precedenza conclusi.