Il principio di necessaria offensività o lesività (“Nullum crimen sine iniuria”): per sistematizzare…
di Luca Orlando
Il presente articolo si inserisce come terza uscita di cinque in tema di principio di offensività su questa rivista.
Pertanto, da un lato, si vuole sistematizzare brevemente quanto detto finora, mentre, dall’altro lato, è opportuno offrire degli spunti ulteriori e così sollecitare l’attenzione del lettore su questioni non di poco conto.
Come si è sostenuto nelle precedenti pubblicazioni, gli interpreti hanno spesso dibattuto sull’adozione del principio di offensività, contrapposto quindi a quello che concepisce il reato come mera violazione di un dovere.
Si tratta di due prospettive che rispecchiano, rispettivamente, un’impostazione oggettivistica e una soggettivistica del diritto penale (Manes, 2005).
Secondo coloro che sostengono la seconda di queste due tesi, il reato si configura come una semplice trasgressione di un dovere di obbedienza, e cioè un atto di opposizione alla volontà collettiva dello Stato (Mantovani, 2017).
Tale concetto è particolarmente diffuso nei sistemi penali soggettivistici e preventivi, spesso associati a regimi totalitari (Donini, 2013), nei quali si assiste criticamente a una punibilità anticipata e a una compressione delle scriminanti (Bartoli, 2007).
Al contrario, il principio di offensività afferma che un reato deve necessariamente implicare un’offesa a un bene giuridico: in questa prospettiva, non può esistere un reato in mancanza di una lesione effettiva o un pericolo concreto per un interesse giuridicamente rilevante.
Una visione di questo tipo si scontra con impostazioni soggettivistiche che mirano a spostare il focus dal “disvalore dell’evento” al “disvalore dell’azione” (Vassalli, 1982).
Un dibattito ulteriore e particolarmente acceso riguarda il fondamento codicistico del principio di offensività, che da molti autori è spesso collegato all’articolo 49, secondo comma, del codice penale (Amarelli, 2018).
Questi studiosi sostengono che tale norma codifichi il principio di offensività, in quanto essa esclude la punibilità del reato impossibile per mancanza di idoneità offensiva (Vannini, 1949).
Dalla lettura di questo articolo potrebbero emergere alcuni aspetti fondamentali:
- un reato è penalmente irrilevante se l’azione è inidonea a causare un evento dannoso o pericoloso;
- la realizzazione completa di un’azione inidonea configura il reato impossibile;
- l’impossibilità dell’offesa esclude la punibilità;
- l’articolo 49 funge da parametro per interpretare i reati in cui l’offesa è un elemento implicito.
Da ultimo, la questione dell’offensività è strettamente legata alla proporzionalità della sanzione penale, come evidenziato dalla dottrina più autorevole (Bricola, 1973).
In tale ultimo senso, è fondamentale che la pena sia sempre commisurata alla gravità dell’offesa arrecata al bene giuridico (Cavaliere, 2015).
Riferimenti bibliografici:
- G. AMARELLI, La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità, in Discrimen, 2018.
- R. BARTOLI, Il principio di offensività «in concreto» alla luce di alcuni casi giurisprudenziali, in Studium Iuris, 2007.
- F. BRICOLA, Teoria generale del reato, in A. AZARA – E. EULA (a cura di), Novissimo digesto italiano, XIX, Torino, 1973.
- A. CAVALIERE, Riflessioni sul ruolo dell’offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata, in G. GIOSTRA – G. INSOLERA (a cura di), Costituzione, diritto e processo penale. I quarant’anni della Corte Costituzionale, Milano, 2015.
- M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in
Diritto Penale Contemporaneo, 2013, pp. 4 ss.
- V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005.
- F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Milano, 2017.
- O. VANNINI, Il reato impossibile, in Archivio Penale, I, 1949.